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Assemblea antirazzista: presidio sanatoria subito!

24 Giugno 2020 @ 17:00 - 18:00

SIAMO QUI! SANATORIA SUBITO! ORE 17.00 CORSO 3 NOVEMBRE, COMMISSARIATO DEL GOVERNO

Più di seicentomila persone in Italia vivono e lavorano ma non hanno documenti. La “regolarizzazione” aperta il 1° giugno da un articolo del “DL Rilancio” si sta rivelando un inganno: non solo perché la platea degli aventi diritto è ristretta a chi lavora nell’agricoltura o come collaboratore domestico, lasciando perciò migliaia di persone senza permesso di soggiorno e senza diritti; ma perché sta producendo discriminazioni, inducendo i migranti che hanno già un posto di lavoro ad abbandonarlo con il miraggio di regolarizzarsi nei limitati settori economici previsti dal decreto legge, e anche speculazioni e raggiri con contratti di lavoro che vengono fatti pagare anche 8.000 euro!

Questo è il pessimo prodotto della scelta governativa che invece di affrontare il problema nella sua interezza e dal punto di vista primario dei diritti e delle garanzie, ha deciso di muoversi solo per provare a soddisfare le immediate esigenze del sistema economico e produttivo.

Il lavoro degli sportelli che cercando di dare risposte alle persone ci sta svelando un mondo di dignità negata, un mondo fatto da persone e storie invisibili che invece debbono poter prendere parola e spiegare perché e come questo decreto va modificato ed esteso.

L’Assemblea Antirazzista di Trento aderisce alla campagna “Siamo Qui – Sanatoria Subito!” ed alla settimana di mobilitazione territoriale lanciata in vista dell’avvio del dibattito parlamentare della legge di conversione.

Torneremo al Commissariato del Governo in corso 3 Novembre per portare il documento di 11 punti che la campagna ha identificato per allargare le maglie della regolarizzazione, invitiamo tutte e tutti ad esserci.

* SANATORIA ESTESA A TUTTE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE
* PERMESSO PER LAVORO A CHI HA GIÀ UN CONTRATTO
* PERMESSO PER ATTESA OCCUPAZIONE A CHI NON HA UN LAVORO
* DIRITTO ALLA CONVERSIONE DEI PERMESSI TEMPORANEI

Contro ogni razzismo diritti e giustizia sociale per tutt*
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LA PIATTAFORMA RIVENDICATIVA DELLA CAMPAGNA “SIAMO QUI – SANATORIA SUBITO”

1. Estensione delle procedure di emersione/regolarizzazione a tutti i settori lavorativi.

2. In presenza di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato, anche se di natura stagionale, convertibilità del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, comunque, del permesso di soggiorno temporaneo che consente di svolgere attività lavorativa, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. In assenza di un rapporto di lavoro in essere, convertibilità del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, comunque, del permesso di soggiorno temporaneo già detenuto, in permesso di soggiorno per attesa occupazione secondo le modalità previste dall’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998. In assenza di una pregressa titolarità del permesso di soggiorno, il cittadino straniero formula istanza di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo che consente lo svolgimento di attività lavorativa. Alla scadenza del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero che abbia instaurato un rapporto di lavoro può convertire il permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per lavoro. Qualora il cittadino straniero abbia svolto attività lavorativa, ma il relativo contratto sia cessato può richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione secondo le modalità previste dall’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998.

4. Il richiedente asilo che scelga di accedere alle procedure di emersione/regolarizzazione, in esito all’espletamento della procedura formula istanza di conversione del permesso di soggiorno per richiesta di asilo nel permesso di soggiorno a cui avrebbe diritto. Qualora per qualsiasi ragione la conversione non abbia luogo è automaticamente ripristinato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo di cui era titolare.

5. La presenza sul territorio nazionale utile all’accesso alle procedure è quella antecedente all’entrata in vigore del Decreto Legge. Il requisito della presenza in Italia può essere autocertificato ai sensi di legge. In ogni caso, il requisito della presenza in Italia può essere provato attraverso riscontri documentali che, indipendentemente dalla natura e dalla provenienza, siano idonei a confermare il fatto della presenza sul territorio nazionale.
6. Abrogazione delle differenziazioni nell’accesso alle procedure basate sull’intervenuta scadenza o meno del titolo di soggiorno già detenuto. Dove permanga il riferimento alla scadenza del titolo di soggiorno, tale scadenza dovrà essere riferita al periodo antecedente all’entrata in vigore del D.L. In ogni caso il richiamo alla scadenza dovrà intendersi come riferita all’originaria scadenza del permesso di soggiorno, a prescindere dalle eventuali proroghe disposte in conseguenza all’emergenza Covid-19.

7. Abrogazione del contributo forfettario per gli oneri di procedura.

8. Ai fini delle procedure di emersione/regolarizzazione dove non fosse da subito nella disponibilità dell’interessato il passaporto in corso di validità o documento equipollente, l’identità personale del cittadino straniero viene accertata e documentata, attraverso l’esibizione del passaporto scaduto o di altri documenti di identità in possesso del cittadino straniero, compreso il titolo di viaggio eventualmente già conseguito, unitamente alla documentazione comprovante l’intervenuta richiesta di rilascio o di rinnovo del passaporto.

9. I procedimenti sospesi nei confronti del cittadino straniero vengono archiviati sia in conseguenza al rilascio del permesso di soggiorno, sia nel caso in cui le procedure attivate non giungano a termini per cause indipendenti dalla volontà e dalle condotte dell’interessato.

10. Qualora nel corso dell’espletamento della procedura finalizzata all’emersione di rapporti di lavoro già in essere, emergano motivi ostativi riconducibili alla figura del datore di lavoro, la procedura viene archiviata con il contestuale rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione disciplinato ai sensi dell’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998.

11. In esito alle modifiche apportate in sede di conversione del D.L. è necessario prevedere l’apertura di una nuova finestra temporale al fine di consentire la presentazione delle istanze precedentemente precluse o, comunque, non presentate per scadenza dei termini.

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Data:
24 Giugno 2020
Ora:
17:00 - 18:00
Categoria Evento:

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